AREE DI INTERVENTO

AREA LAVORO E WELFARE

Ammortizzatori sociali

Il governo estende su tutto il territorio nazionale e in favore di tutte le tipologie di datori di lavoro la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga) per i lavoratori dipendenti la cui attività è ridotta o sospesa a causa dell’emergenza sanitaria.

Sono semplificate le procedure per la cassa integrazione ordinaria che può essere richiesta con la causale «emergenza Covid-19»: il periodo riconosciuto fino a 9 settimane non viene conteggiato per i limiti di durata e viene neutralizzato per successive richieste; a nostra avviso, tali previsioni valgono anche per la CISOA che è una forma di integrazione salariale ordinaria, come confermato dalla Relazione Tecnica al Decreto Legge.

Per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) – tra cui rientrano anche le associazioni di categoria e le imprese del settore terziario – l’assegno ordinario viene esteso a coloro che occupano in media da 5 a 15 dipendenti.

Per i datori di lavoro e i lavoratori non coperti da forme di integrazione salariale ordinaria o dal fondo di integrazione salariale (ad es. datori di lavoro con meno di 5 dipendenti o lavoratori a tempo determinato), le Regioni e Province autonome hanno la possibilità di concedere dei trattamenti di integrazione salariale in deroga per coprire la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa fino a 9 settimane. La misura riguarda anche gli operai agricoli a tempo determinato e le giornate di sospensione per le quali viene percepita l’integrazione in deroga, sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo della disoccupazione agricola.

Pertanto, per quanto riguarda il settore agricolo:

  • per gli operai agricoli a tempo indeterminato e per gli impiegati agricoli si può accedere alla CISOA;
  • per gli operai agricoli a tempo determinato in forza alla data del 23 febbraio 2020 (e per gli altri lavoratori che non possono accedere alla CISOA), è possibile accedere alla cassa integrazione in deroga con le modalità e nei termini previsti dalle regioni e province autonome.

Per quanto riguarda invece le Unioni e le società di servizi del sistema confederale che occupano mediamente più di 5 dipendenti, le stesse possono accedere all’assegno ordinario erogato dal FIS per un periodo fino a 9 settimane con la causale «emergenza Covid-19». Qualora invece si tratti di Unioni o Società di servizi che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, potranno accedere alla cassa integrazione in deroga secondo le previsioni delle regioni e delle province autonome.

 

Art. 19 (Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario FIS: norme speciali per l’emergenza coronavirus)

La disposizione introduce norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (cassa integrazione) e assegno ordinario (erogato dal Fondo di Integrazione Salariale – FIS) per un budget massimo di spesa stanziato pari a 1.347,1 milioni di euro per l’anno 2020.

Trattamento ordinario di integrazione salariale

L’art. 19 prevede la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Ai trattamenti concessi per l’emergenza “coronavirus” non si applicano le norme ordinarie sulle causali, sui termini di presentazione della domanda e sull’accordo sindacale ma vengono introdotte alcune semplificazioni rispetto alle procedure ordinarie:

  • la domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale viene presentata con una causale ad hoc: “emergenza COVID-19”;
  • la domanda deve essere presentata entro la fine del IV mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
  • la consultazione sindacale e l’esame congiunto possono essere svolti in via telematica entro i 3 giorni successivi alla richiesta.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima previsti dalle ordinarie norme sulla cassa integrazione e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Non si applicano nemmeno le norme sulla contribuzione addizionale normalmente dovuta dai datori di lavoro che accedono alla CIG e gli ordinari requisiti di anzianità dei lavoratori (almeno 90 giorni).

Assegno ordinario erogato dal FIS

Le medesime disposizioni sopra riportate per la cassa integrazione valgono anche per l’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale-FIS (modalità e tempistica di presentazione della domanda, neutralizzazione dei periodi ai fini dei limiti massimi di durata, non applicazione della contribuzione aggiuntiva).

Inoltre, la norma stabilisce che l’assegno ordinario FIS, limitatamente al periodo di integrazione per coronavirus e nell’anno 2020, è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti che occupano mediamente più di 5 dipendenti (normalmente invece spetta solo alle aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti) e può essere concesso, su richiesta del datore di lavoro, con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

All’assegno ordinario erogato dal FIS non si applica, per il 2020 il tetto aziendale ordinariamente previsto (10 volte la contribuzione dovuta dal datore di lavoro).

 

Art. 22 (Cassa integrazione in deroga)

Quale forma di tutela residuale rispetto ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo e della pesca, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, le Regioni e Province autonome, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.

Il trattamento di cassa integrazione in deroga è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il trattamento di integrazione straordinario spetta anche agli operai agricoli a tempo determinato che siano in forza al 23 febbraio 2020 e cioè che a quella data abbiano in essere un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e denunciato alle amministrazioni competenti (comunicazione obbligatoria di assunzione-UNILAV regolarmente presentata prima del 23 febbraio). Per tali operai le giornate di integrazione salariale in deroga sono equiparate a giornate di lavoro effettivo ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Sono invece esclusi i rapporti di lavoro domestico.

La norma stabilisce che il riconoscimento della Cassa Integrazione in Deroga avvenga “previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.

L’accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

Sul punto, poiché le Regioni che hanno già emanato provvedimenti si sono orientate a prevedere l’obbligatorietà di un accordo aziendale come presupposto per accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga, la Confederazione si è già attivata con le Organizzazioni sindacali agricole nazionali per definire in un accordo quadro da recepire a livello territoriale modalità semplificate di adesione aziendale all’accordo, in linea con gli assetti contrattuali agricoli che non contemplano il livello di contrattazione aziendale.

Il budget massimo stanziato per la cassa integrazione in deroga è pari a 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020.

Le risorse saranno ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di competenza saranno trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. che autorizzano le relative prestazioni.

 

Indennità per lavoratori autonomi e operai agricoli a tempo determinato

È riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (coltivatori diretti/IAP, artigiani e commercianti) e degli operai agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato almeno 50 giornate di lavoro nel 2019.

Analoga indennità è riconosciuta ai professionisti e ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla cd. “Gestione separata INPS”.

Tali indennità sono erogate dall’INPS su richiesta (appena saranno disponibili le procedure dell’Istituto) e non sono tra loro cumulabili.

 

Art. 30 (Indennità per operai agricoli a tempo determinato)

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Art. 28 (Indennità per lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali INPS)

La norma riconosce un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della gestione separata INPS).

Destinatari dell’indennità sono i coltivatori diretti/IAP, gli artigiani e i commercianti iscritti alle relative gestioni INPS.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa massimo complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Art. 27 (Indennità per professionisti e co.co.co iscritti alla gestione separata INPS)

È riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS su domanda. È previsto un limite massimo di spesa di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Art. 31 (Incumulabilità tra indennità)

Le indennità di cui agli articoli 27 (professionisti e iscritti alla gestione separata), 28 (lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali INPS), 29 (lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (operai agricoli a tempo determinato) e 38 (lavoratori dello spettacolo) del decreto legge in commento non sono tra loro cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

 

Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

La disposizione, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti, di una indennità, i cui criteri di priorità e modalità di attribuzione sono demandati ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in commento. Si tratta in sostanza di uno stanziamento residuale – pari a 300 milioni di euro per il 2020 – in favore di soggetti esclusi dalle altre misure riconosciute dal decreto-legge n.18/2020.

 

Sospensione di adempimenti e versamenti contributivi

Per tutte le categorie di soggetti e su tutto il territorio nazionale, è stata disposto il differimento al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza il 16 marzo 2020, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Inoltre, per le imprese di tutti i settori (compreso quello agricolo), per gli artisti e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione, in scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, all’IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi INAIL.

La sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, fino al 30 aprile, già prevista per le imprese turistico-ricettive (tra cui rientra anche l’attività di alloggio svolta dalle aziende agrituristiche) viene estesa ad altre categorie di soggetti elencati dal decreto legge che svolgono attività sospese o fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria.

Sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi per il lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020.

Sono inoltre sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento degli agenti della riscossione e da avvisi di addebito relativi ai contributi INPS.

 

Art. 60 (Differimento pagamenti dal 16 al 20 marzo 2020)

Per tutte le categorie di soggetti e su tutto il territorio nazionale viene disposta la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.

 

Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le imprese turistico-ricettive ed altre categorie di soggetti)

Come noto, l’art. 8, c. 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha sospeso fino al 30 aprile 2020 – per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (cfr. nostre circolari del 12 e del 13 marzo 2020 nelle quali si conferma, tra le altre cose, l’applicazione della sospensione anche alle imprese agrituristiche che svolgono attività di alloggio).

La norma in esame, al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto, estende la sospensione di cui al citato articolo 8 del d.l. n.9/2020 ad ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell’arte e della cultura, delle fiere, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza.

Tale sospensione è limitata ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600/1973, e agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Inoltre, il comma 3 prevede nei confronti dei medesimi soggetti la sospensione anche dei termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Il comma 4 prevede che, alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi ai sensi dei commi precedenti e dell’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020 debbano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (come previsto dal comma 2 dell’articolo 8 citato), ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

 

Art. 59 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Per le imprese di tutti i settori, per gli artisti e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione, in scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, all’IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi INAIL.

Nonostante il legislatore abbia utilizzato il termine “autoliquidazione”, riteniamo che la sospensione non possa non applicarsi anche ai contributi agricoli unificati che, come noto, non sono “autoliquidati” dal contribuente bensì determinati dall’Ente impositore (INPS).

Sarebbe infatti illogica e ingiustificabile un’esclusione del settore agricolo dalla sospensione contributiva, in una situazione di assoluta emergenza, per una mera ragione tecnica di determinazione degli importi dovuti.

In tal senso comunque la Confederazione si è già attivata nelle sedi competenti per un chiarimento interpretativo che vada nella direzione indicata.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (comuni dell’allegato n. 1 del DPCM 23 febbraio 2020) restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020 (cfr. precedenti comunicazioni confederali).

Il comma 4 disciplina la ripresa della riscossione, prevedendo che i versamenti sospesi sia dal provvedimento in commento e sia dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

Art. 37 (Sospensione pagamento dei contributi per lavoro domestico)

La disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria per il lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I pagamenti sospesi devono essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Art. 67 (Sospensioni dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori)

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

 

Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione)

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito relativi ai contributi INPS (previsti dagli art. 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (quindi entro il mese di giugno 2020). Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Sono sospesi per il medesimo periodo anche i termini previsti per gli adempimenti (compresi quelli processuali), nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione (art. 12 del d.lgs. n. 159/2015).

 

Proroghe

Il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola relativa al 2019 è prorogato dal 31 marzo al 1° giugno 2020.

I termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL sono ampliati da 68 a 128 giorni.

È sospeso di diritto dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.

È inoltre sospesa l’attività dei comitati centrali e periferici INPS.

 

Art. 32 (Proroga presentazione domande di disoccupazione agricola)

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola relative all’anno 2019 (in scadenza il 31 marzo 2020) è prorogato al 1° giugno 2020.

 

Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)

Sono ampliati da 68 a 128 giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020, mentre per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Ampliati altresì di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.

 

Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)

È sospeso di diritto, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.

Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le medesime materie, i termini di prescrizione.

 

Art. 41 (Sospensione dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps)

La norma prevede la sospensione dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps e dell’efficacia dei decreti di loro costituzione e ricostituzione, fino al 1° giugno 2020.

Sempre sino al 1° giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi e concedono le integrazioni salariali di competenza degli stessi.

 

Art. 42 (Sospensione termini decadenza e prescrizionali INAIL)

Il primo comma della disposizione prevede la sospensione a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 dei termini di decadenza e prescrizionali relativi alle richieste da produrre all’INAIL per l’accesso alle prestazioni erogate dall’Istituto, nonché dei termini di scadenza relativi alla revisione delle rendite. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

La norma ha una portata chiarificatrice in ordine alla tutela infortunistica nei casi di infezione da coronavirus in occasione di lavoro.

In particolare, si prevede che il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all’Inail che prende in carico ed assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio. In altre parole, la tutela assicurativa Inail opera anche nei casi di infezione da coronavirus contratta in occasione di lavoro.

Si chiariscono inoltre gli ambiti della tutela assicurativa, anche in considerazione delle misure di profilassi adottate dalle autorità sanitarie per la emergenza da infezione da Coronavirus. È previsto che le prestazioni Inail si applichino anche durante il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con conseguente astensione dal lavoro, a tutti i casi accertati di infezione dipendente da causa di lavoro.

L’ultimo periodo dell’articolo in esame, nel precisare che gli eventi lesivi derivanti da infezioni da coronavirus in occasione di lavoro gravano sulla gestione assicurativa dell’Inail, dispone che gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

 

Norme in materia di lavoro

Ferme restando le semplificazioni introdotte dal d.p.c.m dell’8 marzo 2020 alla possibilità di accedere allo smart working, i lavoratori dipendenti disabili o che devono assistere familiari disabili hanno diritto al lavoro agile se compatibile con la mansione.

È riconosciuto un premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro che prestino servizio nel mese di marzo 2020. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile ed è ragguagliato ai giorni di lavoro.

Le imprese agricole possono utilizzare prestazioni occasionali a titolo gratuito da parte di parenti o affini fino al VI grado (in precedenza fino al IV).

Il periodo in quarantena dei lavoratori del settore privato è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile nel periodo di comporto.

Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e per 60 giorni i datori di lavoro non possono licenziare i propri dipendenti per giustificato motivo oggettivo ed è preclusa la possibilità di avviare le procedure per i licenziamenti collettivi (quelle pendenti avviate dopo il 23 febbraio sono sospese per pari periodo).

Art. 38 (Lavoro agile)

Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili ai sensi della legge n.104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, sempre che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

Restano ferme le semplificazioni in materia di lavoro agile precedentemente introdotte per far fronte all’emergenza coronavirus (cfr. ns. Nota del 10 marzo 2020 corredata di scheda esplicativa).

 

Art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti che continuano a prestare servizio)

L’articolo prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria (per gli operai agricoli a tempo determinato dunque vanno considerate solo le giornate lavorate).

Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga – se possibile – a partire dalla retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione (art.17 del d.lgs. n. 241/1997).

 

Art. 105 (Prestazioni svolte da parenti, che esulano dal mercato del lavoro agricolo)

Viene esteso dal quarto al sesto grado di parentela o affinità il limite entro il quale, con riguardo alle attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione morale senza corresponsione di compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato (cfr. articolo 74 del d.lgs. n. 276/2003).

La modifica non sembra essere legata alla durata dell’emergenza sanitaria in atto ma appare come una modifica definitiva della norma.

La norma – proposta proprio da Confagricoltura – è finalizzata a venire incontro alle esigenze delle aziende agricole che in questo periodo di emergenza incontrano difficoltà a reperire manodopera, consentendo all’imprenditore agricolo di avvalersi di prestazioni lavorative (occasionali) anche da parte di parenti e affini con un lontano grado di parentela (es. figli dei cugini).

 

Art. 26 (Equiparazione della quarantena alla malattia)

La norma chiarisce che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Per tali periodi, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Gli oneri a carico del datore di lavoro e dell’INPS per il trattamento di malattia dei lavoratori in quarantena sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Art. 46 (Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti)

 La norma dispone che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento e per 60 giorni, i datori di lavoro non possono licenziare i propri dipendenti per giustificato motivo oggettivo ed è preclusa la possibilità di avviare le procedure per i licenziamenti collettivi (quelle pendenti avviate dopo il 23 febbraio sono sospese per pari periodo).

 

Congedi

Il decreto-legge riconosce uno specifico congedo parentale indennizzato dall’INPS per consentire ai lavoratori dipendenti e autonomi di accudire i figli fino a 12 anni in conseguenza della chiusura delle scuole. In alternativa è previsto un bonus per il servizio di baby-sitting (600 euro per i privati; 1000 per i lavoratori pubblici).

Vengono altresì ampliati di ulteriori 12 giorni per i mesi di marzo e aprile 2020 i congedi riconosciuti dalla legge n. 104/1992 per i lavoratori disabili o per coloro che assistono disabili.

 

Art. 23 (Congedo parentale speciale e indennizzato per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi, per chiusura delle scuole)

La disposizione prevede per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità pari al 50% della retribuzione.

La medesima indennità spetta:

  • ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (indennità pari al 50% commisurata a 1/365 del reddito)
  • ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS (indennità pari al 50% commisurata alla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge). Da notare che per il settore agricolo in tale categoria rientrano anche i coltivatori diretti e gli IAP.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, già fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, sono convertiti nel congedo speciale per Coronavirus con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro (1000 per i dipendenti pubblici), da utilizzare per prestazioni effettuate nel medesimo periodo di sospensione scolastica. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia (art. 54-bis, legge n. 50/2017).

Le modalità operative per accedere allo speciale congedo indennizzato ovvero al bonus baby-sitting sono stabilite dall’INPS.

I benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020.

 

Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge n. 104/1992)

La norma riconosce la possibilità di incrementare il numero di permessi mensili previsti della legge n. 104/92 per i lavoratori disabili e per i lavoratori che assistono familiari disabili limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020.

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito (normalmente di 3) è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate per i mesi di marzo e aprile 2020.

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 553,5 milioni di euro per l’anno 2020 (la domanda va presentate all’INPS).

 

Disposizioni in materia di patronato

Il mandato di patrocinio può essere acquisito in via telematica fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, salva regolarizzazione una volta cessato lo stato di emergenza.

È possibile ridurre gli orari di apertura al pubblico e modulare il servizio all’utenza con modalità a distanza.

Il termine per la presentazione dei dati riassuntivi e statistici dell’attività assistenziale svolta nel 2019 sono prorogati dal 30 aprile al 30 giugno 2020. Alla medesima data è prorogato il termine di presentazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2019.

 

Art 35 (Disposizioni in materia di patronati)

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono:

  1. a) in deroga all’art. 4 del DM 10 ottobre 2008, n. 193 (attuativo della legge n.152/2001), acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all’istituto previdenziale;
  2. b) in deroga all’art. 7 del citato DM 10 ottobre 2008, n. 193, approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l’afflusso dell’utenza, il servizio all’utenza può essere modulato, assicurando l’apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l’organizzazione dell’attività con modalità a distanza;
  3. c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del c. 1, dell’art. 14, della legge n.152/2001, comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno 2020 il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell’attività assistenziale svolta nell’anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all’estero.

 

AREA FISCALE

Art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti)

E’ previsto per tutte le tipologie di contribuenti il rinvio al 20 marzo dei versamenti in scadenza il 16.03.2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni (senza applicazione di sanzioni e interessi), inclusi quelli relativi a tributi e contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali per alcune categorie di contribuenti – art 61

Per i soggetti che si ritengono maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, appartenenti ad alcuni settori (v. oltre), è disposta la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile. La ripresa della riscossione è prevista, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Le categorie interessate sono le imprese turistico recettive (tra cui rientrano gli agriturismi), le agenzie di viaggio, i tour operator e guide turistiche, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, i gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco, i gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse, gli organizzatori di corsi, fiere ed eventi, i ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, i parchi divertimento e tematici, le aziende termali gli asili nido, i servizi educativi e didattici, i servizi di trasporto passeggeri e stazioni, i servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli.

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Il comma 1 della norma in esame prevede la sospensione, per tutti i contribuenti, degli adempimenti fiscali, diversi dai versamenti, in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio (tra cui, ad esempio, la presentazione della dichiarazione annuale IVA). Gli stessi adempimenti vanno effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 30 giugno 2020.

Il comma 2 dispone la sospensione per gli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta (2019), limitatamente ai versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, delle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, dell’IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio p.v., oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio. Sul punto, ancorché la norma faccia riferimento ai ricavi e compensi, si deve ritenere che la sospensione riguardi i titolari di partita IVA, con il limite dei 2 milioni riferito al fatturato, comprese le imprese agricole titolari di reddito agrario. Quindi, per coloro con fatturato superiore a 2 milioni di euro, non opera alcuna sospensione dei versamenti, ma soltanto il differimento della scadenza del 16 marzo che viene spostata al prossimo 20 marzo.

Tuttavia, il successivo comma 3, prevede che la sospensione dei predetti versamenti si applichi, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, agli stessi soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Il comma 7, relativamente ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o d’impresa, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente (2019), dispone la non effettuazione da parte del sostituto d’imposta delle ritenute d’acconto (ex artt. 25 e 25 bis del DPR n. 600/73, ritenute su compensi e provvigioni), per i ricavi ed i compensi

percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legge in commento e il 31 marzo 2020, a condizione che gli stessi soggetti nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, i quali devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto (senza applicazione si sanzioni ed interessi) in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

Art. 63 (Premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti)

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49, comma 1, lett. a) del TUIR, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000, è attribuito un premio di 100 euro, per il mese di marzo 2020, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese, che non concorre alla formazione del reddito complessivo. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR n. 600/73 riconoscono, in via automatica, il predetto incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Gli stessi sostenuti compensano l’incentivo in parola, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/ 97 (F24).

 

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività̀ degli uffici degli enti impositori)

Per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, si prevede la sospensione dei termini relativi alle attività̀ di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, e per le risposte alle istanze di interpello e alle consulenze giuridiche.

 

Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione)

E’ disposta la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché́ dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Le stesse disposizioni si applichino anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della L. n. 160/2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. Inoltre, è disposto il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter», nonché́ del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio (art. 65).

Tuttavia, stante la lettera della norma, la sospensione non si applicherebbe per i pagamenti scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti dalle comunicazioni inviate dall’AdE per la liquidazione automatica, ex art. 36-bis del DPR 600/73 e 54- bis del DPR 633/72, o derivanti dal controllo formale, ex art. 36-ter del DPR 600/73 (c.d. avvisi bonari). Così pure non risulterebbero sospese le rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73 (anche quando la dilazione origina da accertamento esecutivo).

AREA POLITICHE EUROPEE, COMPETIVITA’

Art. 58 (Sospensione dei termini di rimborso per il “fondo SIMEST”)

La disposizione prevede la sospensione fino a dodici mesi dei rimborsi di tutte le rate (quota capitale e quota interessi) in scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati del cosiddetto “fondo SIMEST” o “fondo 394” che incentiva le attività di internazionalizzazione delle imprese rivolte all’export.

Si tratta di circa 1.500 imprese di tutti i settori con rate in scadenza nell’anno relative ai finanziamenti a tasso agevolato pari a 37 milioni di euro di cui circa 2 milioni di quota interessi.

La previsione è positiva per le imprese che hanno un piano di finanziamento a valere del fondo SIMEST ed interessante per il meccanismo di rinvio dei pagamenti che prevede l’applicazione della sospensione a tutte le rate in scadenza nel 2020 e la conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

 

Art.72 (Misure per l’internazionalizzazione del Sistema Paese)

Viene istituito il “Fondo per la promozione integrata” con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020 destinato alle seguenti iniziative:

  • Realizzazione di una campagna di comunicazione da attuare nei Paesi esteri a sostegno dei settori agroalimentare e degli altri settori colpiti dall’emergenza conseguente alla presenza del coronavirus. Tale campagna è realizzata anche avvalendosi dell’ICE Agenzia
  • Potenziamento della promozione del sistema Paese, tramite MAECI (sedi all’estero) ed ICE
  • Cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche quindi anche regioni, province, comuni, ecc. (Art. 1, comma 2, dl 165 30 marzo 2000).
  • concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per sostenere la partecipazione di PMI italiane a fiere, mostre e missioni di sistema per promuovere la propria attività. Il tutto secondo criteri e modalità da stabilire da parte del “Comitato agevolazioni” (articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). I cofinanziamenti sono comunque concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

Per l’attuazione delle misure previste dall’articolo e in via generale per attuare il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy è possibile:

  • avvalersi della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara del codice dei contratti pubblici (art. 63 del codice degli appalti pubblici)
  • che MAECI ed ICE, al fine di agevolare l’attrazione degli investimenti, possano avvalersi di Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa.

E’ scomparsa dall’articolato una previsione della bozza del decreto legge e che prevedeva una compensazione finanziaria a favore delle imprese che fossero incorse nel pagamento di penali a causa di ritardi od omissioni di adempimenti verso clienti esteri collegate al Covid-19.

Le misure sono destinate anche alle istituzioni ed occorrerà verificare quanta parte dei 150 milioni di euro stanziati (in fase di avvio si badi bene) saranno poi destinate alle imprese. La ripartizione del fondo tra le varie finalità sarà effettuata con decreto del MAECI di concerto con il MEF. Sarebbe opportuno prevedere che anche i Ministeri dei comparti interessati partecipino alla decisione di riparto e tra questi sicuramente il Mipaaf.

In ogni caso andrà assicurato che le iniziative siano:

  • coordinate da un unico soggetto, che dovrebbe essere l’ICE (attualmente manca questa previsione del decreto legge);
  • realizzate non solo in rispetto alle linee guida predisposte dalla Cabina di Regia per l’internazionalizzazione ma anche di concerto con tutte le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori economici che non sempre sono presenti nella Cabina di regia;
  • finanziate, per quanto riguarda gli incentivi alle imprese, con una procedura semplificata ed il più possibile estesa a tutti i settori e tutti i soggetti che necessitano di agevolazioni. In ogni caso evitando il ricorso al de minimis ma con procedure ed intensità d’aiuto in deroga alle disposizioni sugli aiuti di stato.

In via generale, andrebbe previsto un meccanismo compensativo per le imprese che hanno subito un calo di fatturato a causa di pratiche sleali realizzate da imprese estere nonché dalle difficoltà dei trasporti che hanno impedito il rispetto dei contratti di fornitura. Il tutto garantendo l’assistenza degli uffici della rete estera di MAECI ed ICE.

 

Art. 78 comma 3 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca (Fondo indigenti)

Il comma 3 prevede un rifinanziamento del “Fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti” con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) aveva già previsto un incremento di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021 lo stanziamento del Fondo nazionale indigenti, il quale già presentava risorse – nel relativo capitolo 1526 del MIPAAFT – per 5 milioni di euro annui (art. 1, comma 668 della legge citata).

Inoltre, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha ulteriormente rifinanziato di 1 milione di euro annui, per il triennio 2020-2022, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (art. 1, comma 511).

Si prevede, quindi, una disponibilità complessiva di 57 milioni di euro per il 2020 per l’acquisto delle derrate alimentari da distribuire agli indigenti.

Lo stanziamento è particolarmente utile per lo smaltimento delle eccedenze di prodotto rispetto alla domanda di beni alimentari che si sta rivelando sempre più in contrazione a causa della emergenza sanitaria e delle disposizioni che hanno previsto la chiusura dei pubblici esercizi di ristorazione, dei servizi mensa etc.

Il provvedimento non indica le modalità con le quali saranno utilizzate le risorse né tantomeno specifica i  comparti interessati.

AREA CAA

In merito all’art. 78 comma 1, che prevede la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale di anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC, si osserva che affinché l’intervento possa risultare efficace, è necessaria:

  1. l’adozione del parere espresso dal Ministero dell’Interno su richiesta di AGEA in sede di prima applicazione della disciplina antimafia che consentiva, in ragione di condizioni di comprovata e estrema urgenza, la possibilità di erogazione degli aiuti anche in assenza della richiesta e dell’acquisizione della certificazione antimafia rimandando tale adempimento in una fase successiva.

Naturalmente tale procedura, come è stato in passato, verrebbe eseguita sotto condizione risolutiva, salvo ripetizione dell’indebito qualora i controlli successivi evidenziassero cause interdittive al pagamento.

  1. Non assoggettamento di tale forma di anticipazione dalle regole previste per gli aiuti de minimis quali:
  • Limite d’importo;
  • Verifiche presso il MISE circa la regolarità contributiva del beneficiario (DURC), posizione debitoria con verifica presso l’Agenzia delle Entrate, informativa antimafia per i beneficiari di un importo superiore ai 5.000 euro

In linea con la richiesta confederale già avanzata, riaffermeremo l’esigenza di sospendere l’efficacia delle disposizioni che prevedono la compensazione dei crediti INPS sulle somme da erogare a titolo di aiuti comunitari.

Sul piano generale, in ragione della situazione emergenziale, la Confederazione richiederà di sospendere anche i controlli sui beneficiari che solitamente gli Organismi Pagatori operano in via preventiva all’erogazione degli aiuti avvalendosi del Registro dei debitori; questa richiesta è certamente più “delicata” laddove il debito sia riferito a debiti dei beneficiari per pagamenti eccessivi o non dovuti riguardanti fondi comunitari e potrebbe quindi dover richiedere un passaggio con i Servizi della Commissione.

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE

Art.15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

Si consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. Tali prodotti per essere commercializzati devono ricevere preventivamente da parte dell’Istituto superiore di sanità per le mascherine chirurgiche e dall’INAIL per i dispositivi di protezione individuale, una pronuncia che questi articoli rispettano le norme vigenti. Per pronunciarsi i predetti Enti devono ricevere, da parte del produttore o importatore o coloro che immettono in commercio, una autocertificazione che la produzione e il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza. Tale deroga viene concessa in considerazione della grave ed oggettiva carenza di questi dispositivi.

 

Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

Viene previsto che, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 (31 luglio 2020), sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del D.Lgs 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

Fino al predetto termine tutti gli individui, non solo i lavoratori, presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

 

Art. 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)

L’Inail entro il 30 aprile 2020 trasferisce ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all’art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In pratica vengono ridotti i fondi dell’Inail dedicati a progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.

 

Art.64 (Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono stabilite le disposizioni applicative.

Su questo aspetto occorre ricordare quanto previsto al punto 4 dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (si ricorda che si sta lavorando comunque ad un Protocollo specifico per l’agricoltura).

Pulizia e sanificazione in azienda:

  • l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
  • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
  • occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
  • l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

Come indicato nella circolare del Ministero della Salute 5443 del 22/02/2020 nella pulizia di ambienti non sanitari occorre attenersi alle seguenti indicazioni. Indicazioni obbligatorie in caso abbiano stazionato casi confermati di COVID-19.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

 

Art. 92 – Art. 75 C.d.S. (Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione)

Con il comma 2 viene autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle seguenti attività di cui agli articoli 75, 78 e 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

  • 75, Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione;
  • 78, Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione;
  • 80 revisioni

 

Art.113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

Sono prorogate al 30 giugno 2020 alcune comunicazioni ambientali:

  • la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) dei rifiuti prodotti nel 2019;
  • Il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali da parte delle imprese e degli enti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali.

Va altresì ricordato che:

  • con riferimento alla Comunicazione MUD, sono esclusi dall’obbligo, in base all’articolo 69 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile;
  • Il comma 19-bis dell’articolo 212 del D.Lgs 152/2006 esclude dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l’impresa ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del circuito organizzato di raccolta.

Ne consegue che le imprese del settore agricolo che rientrano nei casi sopra citati non sono interessati da tali adempimenti e da tali proroghe.

 

Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)

Il comma 2 stabilisce che fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.

Si ricorda che il suddetto articolo prevede che l’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.

Per cui fino 31 luglio 2020 è possibile rinnovare l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti entro trenta giorni dalla data di scadenza della stessa.

AREA LEGALE

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

La norma dispone che in ogni procedimento amministrativo, su istanza di parte o d’ufficio, per il decorso di qualunque termine (ordinatorio, perentorio, endoprocedimentale, etc) previsto per adempimenti o scadenze pendente alla data del 23 febbraio 2020 o che sia iniziato a decorrere successivamente a tale data, non si tiene conto, ai fini del computo, del periodo che va dal 23 febbraio al 15 aprile 2020. Gli interessati possono formulare istanza per definire con urgenza i procedimenti amministrativi pendenti. La sospensione citata è generalizzata e vale per tutti i procedimenti amministrativi, salvo per i termini stabiliti dalle previsioni dettate in via d’urgenza per l’emergenza COVID-19 da questo decreto, dai DL n. 6, n. 9 e n. 11 e dai relativi decreti di attuazione, nonché per i pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per lavoro, indennità di disoccupazione, ammortizzatori sociali, contributi, sovvenzioni, agevolazioni.

Sono altresì prorogati o differiti per lo stesso tempo (dal 23 febbraio al 15 aprile) i termini di formazione della volontà dell’amministrazione nelle forme del c.d. silenzio “significativo” (di rigetto o di accoglimento).

Degna di rilievo l’ulteriore previsione – di natura trasversale ed applicabile a tutti i procedimenti amministrativi, tranne a quelli previsti in sede di decretazione d’urgenza per COVID 19 – secondo cui tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e qualunque altro atto abilitativo, la cui scadenza cade nel periodo 31 gennaio – 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino alla data del 15 giugno 2020.

Da ultimo, si segnala la sospensione dell’esecuzione fino al 30 giugno 2020 dei provvedimenti di rilascio di qualunque immobile, abitativo e non, compresi quindi quelli aventi ad oggetto il rilascio di fondi rustici.

 

Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

La validità di tutti i documenti di riconoscimento e di identità già scaduti o che scadono dopo l’entrata in vigore del decreto è prorogata al 31 agosto 2020

AREA COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Con decreto legge “CURA ITALIA” sono state introdotte misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica dal COVID-19 e per contenerne gli effetti in materia di giustizia.

Per questo in via immediata si è disposto:

 

Art. 83 (Differimento urgente delle udienze)

La nuova normativa contenuta nel decreto legge, supera la non chiara formulazione del DL 11/2020, che, ad una prima lettura, sembrava prevedere che il differimento dei termini processuali, valesse unicamente per i procedimenti civili, penali e tributari, cadenzati con udienze fissate nel periodo dal 9 al 22 marzo 2020.

La nuova formulazione dell’attuale decreto legge prevede, invece, che le controversie civili e penali siano rinviate d’ufficio a data successiva al 15.04.2020.

 

Art.83 (Sospensione dei termini processuali)

Viene specificata, senza fare riferimento alle udienze fissate entro l’arco temporale compreso tra il 09.03.2020 e il 15.04.2020, la sospensione, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. S’intendono, pertanto, sospesi per la stessa durata i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio (ad esempio l’impugnazione delle cartelle di pagamento) e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni (e quindi per gli atti di appello in via principale, per i ricorsi per cassazione, ecc.) ed in genere tutti i termini processuali. Corollario di tale principio è che se la sospensione di termini inizia a decorrere durante il periodo di sospensione ex lege, l’inizio degli stessi è differito al termine della sospensione medesima.

Ulteriore conseguenza è che quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, viene differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine, in modo consentirne il rispetto. Parimenti la sospensione dei termini vale anche per i giudizi tributari e quindi ai fini della proposizione del ricorso contro gli atti impostivi dell’Agenzia delle Entrate, dell’atto di appello alla Commissione Tributaria Regionale.

Si evidenzia che il meccanismo della sospensione dei termini introdotta con la norma in commento ricalca in parte quello della sospensione dei termini feriali, anche se ne differisce, in quanto non riconosce valide le deroghe in materia di lavoro, di procedure esecutive e fallimentari.

 

Art. 83 (Deroghe in materia civile al differimento urgente e alla sospensione)

Per i procedimenti civili non sono rinviate le udienze relative ad una serie di materie, specificate all’art. 83 comma 3, tra le quali si segnalano:

  • i provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità;
  • nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini in paesi terzi;
  • nei procedimenti di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado o quella di appello e in tutte le cause per le quali la ritardata trattazione potrebbe produrre “grave pregiudizio alle parti”. In questo caso la dichiarazione di urgenza è disposta con decreto non impugnabile: a) dal presidente dell’ufficio giudiziario; b) del giudice istruttore o del collegio o nel caso di giudice monocratico dallo stesso;

 

Art. 83 (Deroghe in materia penale al differimento urgente)

Per i procedimenti penali, non sono rinviate le udienze indicate al comma 1 dell’art. 83, ed in particolare quelle:

  • di convalida dell’arresto o del fermo;
  • relative a procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 cpp di durata massima della custodia cautelare;
  • nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;

Infine, non sono rinviate le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza.

 

Art. 83 (Interventi giudiziari post 15.04.2020)

Dopo la sospensione ex lege dei processi civili penali e tributari, la organizzazione dell’attività giudiziaria per contrastare l’emergenza epidemiologica di COVID-19, viene affidata ai capi degli uffici giudiziari (Presidenti dei Tribunali e delle Corti di Appello), che, a decorrere dal 16.04 e sino al 30.06, d’intesa con l’autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della regione e del Consiglio dell’ordine degli avvocati, adotteranno le misure necessarie per consentire il rispetto delle condizioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute anche di intesa con le regioni, dal dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia e dalle prescrizioni di cui all’allegato al DPCM dell’8.03.2020, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Il ventaglio delle misure che possono essere adottate è ampio, e prevede la limitazione o la chiusura dell’accesso al pubblico, tranne che per le attività urgenti, anche in deroga alle norme ordinarie (che prevedono 4 ore di aperture nei giorni feriali, cfr. art. 162, l. 1196/1960); la regolamentazione dell’accesso ai servizi anche in via telefonica o telematica.

Relativamente alle udienze, è prevista la possibilità di:

  • adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
  • celebrare a porte chiuse le udienze pubbliche civili e penali;
  • svolgere mediante collegamenti da remoto le udienze civili che richiedono la presenza dei soli avvocati o delle parti, fermi restando il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, e previa comunicazione ai difensori ed al PM (ove questi debba partecipare); i collegamenti saranno individuati e regolati da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
  • rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, con le eccezioni già viste;
  • tenere le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori mediante lo scambio e il deposito telematico di note recanti le sole istanze e conclusioni, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento da parte del giudice.

È altresì prevista una clausola generale valevole per i procedimenti civili e penali volta ad evitare che, per l’effetto dei provvedimenti organizzativi richiamati, possano prodursi preclusioni, decadenze e prescrizioni: nel periodo di efficacia di tali provvedimenti, ove gli stessi precludano la presentazione della domanda giudiziale, è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse .

Tali disposizioni valgono in quanto compatibili anche ai procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie.

Sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, nonché in tutti procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie quando i procedimenti stessi sono stati promossi entro il 09.03.2020 e costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale

 

Art. 84 (Previsioni speciali per i giudizi amministrativi)

Nei giudizi amministrativi, fino al 30 giugno 2020, in deroga alle norme del cpa, tutte le controversie fissate per la trattazione (sia in udienza camerale che pubblica), sono decise allo stato degli atti. A meno che una delle parti chieda la discussione con istanza da notificare alle altre parti costituite e depositare almeno due giorni liberi prima della data di udienza.

Anche in questo settore, le udienze richieste dalle parti potranno essere tenute mediante collegamenti da remoto, con le garanzie del contraddittorio.

Anche nella giustizia amministrativa è prevista una clausola generale volta ed evitare eventuali conseguenze negative dei provvedimenti organizzativi che si potranno adottare: i provvedimenti che determinano la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini degli stessi, e quelli che impediscono l’esercizio di diritti integrano cause di sospensione di prescrizione e decadenza.

Anche nel processo amministrativo vale la sospensione dei termini processuali dal 09.03.2020 al 15.04.2020. le udienze pubblicate fissate e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d’ufficio data successiva. I procedimenti cautelari sono decisi con rito accelerato con decreto monocratico presidenziale o dal magistrato delegato dallo stesso Presidente.

 

Art. 84 (Abrogazione)

L’entrata in vigore del decreto legge “CURA ITALIA” comporta l’abrogazione artt. 1, 2 e 3 del DL 11/2020

 

CREDITO

Art. 49 Fondo centrale di garanzia PMI

In relazione alla emergenza epidemiologica, per la durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le seguenti misure:

  • la garanzia del fondo è concessa a titolo gratuito;
  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
  • per la garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

Per quanto concerne gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia. A condizione, però, che le garanzie rilasciate da questi non superino la percentuale massima di copertura dell’80% per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

Sono ammissibili alla garanzia del fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Si fa rilevare che per le operazioni per le quali Banche o intermediari finanziari hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in relazione alla diffusione del COVID 19, su operazioni ammesse alla garanzia del fondo la durata della garanzia del fondo medesimo è estesa in conseguenza.

Ai fini dell’accesso alla garanzia in parola sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze o inadempienze probabili o che rientrino nella nozione di impresa in difficoltà ex art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Relativamente alle garanzie su specifici portafogli di finanziamento, dedicate a imprese danneggiate dall’emergenza COVID 19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota coperta dal fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti.

Sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno, di importo non superiore a tremila euro erogati da Banche, intermediari finanziari, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professione assoggettati, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID 19. In favore di tali soggetti l’intervento del fondo centrale di garanzia è concesso gratuitamente e senza valutazione.

È prevista la possibilità di istituire, attraverso il conferimento di risorse, sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore, anche unitamente alle Associazioni e Enti di riferimento.

Sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del fondo.

Il comma 2 della disposizione in commento ha carattere strutturale ed è volto ad estendere anche a soggetti privati la facoltà di contribuire ad incrementare la dotazione del fondo PMI attraverso sezioni speciali, secondo modalità stabilite dall’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con lo Sviluppo economico.

E’ elevato ad euro 40.000,00 l’importo massimo delle operazioni di micro credito, con aggiornamento del relativo regolamento di cui al D.M. 17 ottobre 2014 n. 176.

E’ rifinanziato il Fondo di garanzia in commento. Sono assegnati 1. 500 milioni di euro per l’anno 2020.

Importante rilevare la previsione di estendere anche al settore dell’agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso garanzie rilasciate da ISMEA (ex art 17, comma 2, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102) . A tale scopo sono destinati 80 milioni di euro da assegnare all’ISMEA per tali misure.

È demandato ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, la possibilità di prevedere ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90% a favore delle imprese, o delle Banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti a favore delle imprese medesime.

 

Art. 51 (Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all’art. 112 del TUB)

Lo scopo della norma è prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai Confidi di cui all’art. 112 del TUB in conseguenza del nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo.

Dalla relazione illustrativa al decreto in commento risulta che il contenimento di tali costi è possibile agendo su due leve che corrispondono alle due disposizioni di seguito riportate.

I contributi annui e le altre somme corrisposte dai confidi all’Organismo di cui all’art. 112 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono deducibili dai contributi previsti al comma 22 dell’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Si consente ai confidi di ridurre i contributi obbligatori ai fondi inter consortili (che hanno natura privatistica) in misura pari agli importi corrisposti all’Organismo che li vigila.

Le disposizioni di cui alla comma 3 bis dell’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, si applicano altresì agli Organismi di cui agli articoli 112 bis e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Si esplicita che la natura giuridica di tale Organismo è la medesima di quello degli Agenti e Mediatori creditizi, sicché risultano applicabili le norme vigenti per le persone giuridiche di diritto privato e non quelle (ben più onerose) in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.

 

Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID – 19)

La misura consiste in una moratoria volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase critica della caduta produttiva causata con l’epidemia COVID – 19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia (ex art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dalla anzidetta epidemia, le imprese (MPMI – come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 200373617Ce del 6 maggio 2003, con sede in Italia) possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di Banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno:

  • per le aperture di credito “a revoca” e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto , gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino al 30 settembre 2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni e con modalità che non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese; eventuali elementi accessori (garanzie) sono unitamente prorogati;
  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri. E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

A questo scopo le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia COVID 19. La disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiare le imprese che alla data di pubblicazione del presente decreto non siano segnalate in una delle situazioni che qualificano il credito come deteriorato.

Le operazioni oggetto delle misure di cui ai punti a), b) e c) sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di una apposita sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (ex art. 2, comma 100, lett. a) l. 662/1996). Per avvalersi di tale garanzia il soggetto finanziatore inoltra una richiesta telematica con indicazione dell’importo massimo garantito.

La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

  • per un importo pari al 33% i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui alla lettera a);
  • per un importo pari al 33% i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi della lettera b);
  • per un importo pari al 33% le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi della lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, l’ attuazione della moratoria comporta che il relativo contratto di provvista si allunghi automaticamente in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti. Per i finanziamenti agevolati è prevista una comunicazione all’Ente incentivante.

Si fa rilevare che la garanzia della sezione speciale del fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. Essa copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito, dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati .

Infine, con i commi da 8 a 11 si disciplinano modalità e i termini in base ai quali la garanzia viene in essere e può essere escussa.

L’escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari a se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui alle lettere a), b) e c), le procedure esecutive in relazione a:

  • l’inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui alla lett. a);
  • Il mancato pagamento anche parziale delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi della lett. b);
  • l’inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi della lett. c).

In tal caso gli intermediari finanziari possono inviare al fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui alle lettere a); b); e c), corredata da una stima della perdita finale a carico del fondo.

Per la fattispecie di cui alla lett. c) la garanzia è attivabile con i suddetti presupposti nei limiti dell’importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi fino al 30 settembre 2020.

Il fondo di garanzia verificata la richiesta provvede a liquidare in favore della Banca, entro novanta giorni, un anticipo pari al cinquanta per cento del minor importo tra la quota massima garantita dalla sezione speciale di cui sopra e il 33% della perdita finale stimata a carico del Fondo.

Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall’esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del fondo.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell’importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia medesima.

 

Art. 57 (Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza COVD – 19 la disposizione prevede che:

  • le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (anche nella forma di garanzie di prima richiesta su portafogli di finanziamenti) in favore delle Banche e degli altri soggetti che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato in relazione alla emergenza epidemiologica e che non hanno accesso alla garanzia del fondo ex art. 2, comma 100 lett a) L. n. 662 del 1996, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato;
  • la garanzia dello Stato è rilasciata in favore di CDP S.p.A. fino ad un massimo dell’80 per cento dell’esposizione assunta, è a prima domanda, onerosa, esplicita, incondizionata, irrevocabile;
  • con decreto del Ministro dell’Economia delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia in parola e la relativa procedura di escussione, e sono individuati i settori nei quali operano le imprese;
  • a copertura delle garanzie dello Stato sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020. La dotazione del Fondo può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli Enti territoriali

 

Art. 78 comma 2 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)

Il comma 2 prevede la costituzione di un fondo nello stato di previsioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di 100 milioni di euro per l’anno 2020 , al fine di assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Il fondo, operante in regime de minimis, è destinato:

  • per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti;
  • per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle anzidette imprese;
  • nonché per l’arresto temporaneo della attività di pesca.

I criteri e le modalità sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Cordialmente.

Dott. Luigi Niccolini
Presidente Confagricoltura Latina

Mauro D’Arcangeli
Direttore Confagricoltura Latina